Dal punto di vista giuridico, le norme che trattano i diritti umani sono norme internazionali che rappresentano dei corpi a sé stanti. Parte della dottrina, infatti, le considera separate da altre norme del diritto internazionale.
Il Diritto internazionale è costituito da tre settori che hanno come oggetto di tutela la persona umana, ma da tre angolazioni differenti: diritti umani, che riconoscono direttamente all’individuo determinati diritti; diritto internazionale umanitario che tutela gli individui in situazioni di conflitto armato e infine il diritto penale internazionale.
Parlando di diritti umani facciamo prettamente riferimento al primo e all’ultimo dei tre settori.
L’affermazione delle norme di tutela dei diritti umani è passata per un intenso percorso storico – giuridico che ha visto “svanire” principi propri del diritto internazionale quali ad esempio la competenza domestica (principio di diritto internazionale secondo il quale uno stato non può entrare nella competenza dell’altro stato) e il principio di reciprocità scardinato dal principio di solidarietà tra gli stati.
Prima di parlare di affermazione dei diritti umani, avvenuta solo dopo la seconda guerra mondiale, è necessario analizzare brevemente l’excursus che ha portato alla formazione del corpo di norme che afferiscono alla sfera della tutela dei diritti umani.
Orientativamente possiamo individuare tre linee di sviluppo: una relativa allo sviluppo dei contenuti, ma che lascia le norme sul piano interno, una relativa allo sviluppo delle norme sui diritti umani a livello internazionale e infine la terza che porta alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
La prima linea ha il via con la Magna Charta Libertatum (1215) in cui viene affermato il principio di legalità. Successivamente sono le teorie illuministe di Locke e Rousseau a porre l’accento sui diritti umani e infine abbiamo la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino e la Dichiarazione della Virginia in cui viene posto l’accento sull’importanza della protezione dell’individuo rispetto agli abusi commessi dagli stati.
La seconda linea di sviluppo parte nel corso del 1800 e prosegue sino alla Seconda Guerra Mondiale.
In questi anni si formano infatti una serie di norme che tutelano la dignità umana sul piano internazionale, ma non possiamo parlare di vere e proprie norme di tutela dei diritti umani poiché determinati aspetti ne limitano l’affermazione definitiva. A tal proposito possiamo sottolineare come:
- la tutela della dignità umana è ancora una conseguenza della norma e non l’oggetto principale di tutela;
- siano determinati settori ad essere tutelati e non direttamente gli individui;
- il fine sia la normativa dei rapporti tra gli stati e non la protezione della comunità.
E’ comunque importante sottolineare le norme a cui facciamo riferimento e che hanno contribuito allo sviluppo della normativa sui diritti umani:
- 1815 Conferenza di Pace di Vienna;
- 1864 Convenzione di Ginevra sulla tutela dei feriti e dei malati
- 1920 Tutela delle minoranze nella Società delle Nazioni
- 1919 Nascita dell’OIL
La terza linea di sviluppo, che porta alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si afferma con la tragica esperienza dell’olocausto che ha messo in evidenza l’esigenza di stilare un piano d’azione internazionale per affermare i dei diritti umani come oggetto prioritario di tutela.
In particolare possiamo individuare tre passaggi che portano alla Dichiarazione del 1948:
1. 1941 Discorso di Roosevelt
In cui Roosevelt parla di quattro principi, ossia quattro libertà che contengono l’essenza di quella che sarà la Dichiarazione_
a) parola
b) religione
c) paura
d) miseria
2. 1941 Carta Atlantica
3. 1945 Carta ONU
La Carta contribuisce fortemente alla promozione dei diritti umani e all’affermazione del principio di non discriminazione. Pur non contenendo un elenco vero e proprio di diritti, la Carta negli articoli 1, 55 e 56 sostiene che gli stati debbano promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti umani e nei primi due di questi sottolinea come i diritti umani debbano essere promossi e sostenuti senza alcuna forma di discriminazione.
Nonostante la Carta ONU costituisca un documento importante nella formazione delle norme di tutela, è evidente come essa:
- sia un documento frutto del compromesso tra l’idea di un diritto che regola i rapporti tra gli stati e un diritto che mira a proteggere gli interessi diffusi della comunità;
- si focalizzi sulla promozione dei diritti umani e non sull’obbligo di tutela;
- sottolinei l’importanza e la validità della “domestic juridiction” sostenendo che l’ONU non può agire nel’ambito di competenza degli stati.